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Catasto

Servizi
CATASTO

- Aggiornamento e/o rettifica banca dati catastale per preparazione ad atti notarili, successioni ecc. (C.T. e N.C.E.U.).

- Aggiornamento di schede catastali per variazioni planimetriche, divisioni o fusioni, migliori identificazioni grafiche, individuazione aree esterne, beni comuni ecc.

- Redazione di atti di aggiornamento catastale per inserimento in mappa di nuove costruzioni (singoli fabbricati o complessi plurifamiliari), ampliamenti, demolizioni, fabbricati rurali, variazioni planimetriche ecc. (Tipi mappali).

- Redazione di atti di aggiornamento catastale per frazionamento di terreni, aree urbane, reliquati stradali, aree pubbliche, aree sottoposte ad esproprio ecc. (Tipi di Frazionamento).

- Presentazione di domande di Voltura per atti notarili, denunce di successione, riunioni di usufrutto, decreti ecc.

- Richiesta di certificati catastali, copia di schede catastali, copie di estratti di mappa, rinnovo Tipi di Frazionamento.




Correzione planimetria catastale Aggiornamento scheda catastale

Catasto urbano COSA CAMBIA DAL 01 LUGLIO 2010: Il Dl 78/2010 ha stabilito, all'articolo 19, che dal 01 LUGLIO 2010 nel rogito ci saranno una serie di dati da verificare e dichiarazioni da rendere, ma nella pratica, questi adempimenti sono solo formali. Il problema nasce dalla legge 47/85, che imponeva di registrare al catasto tutte le opere interne condonate.
Per ridurre le pratiche (allora non informatizzate) il catasto aveva stabilito che le variazioni che non provocavano cambiamenti della rendita catastale non andavano denunciate. Così molte opere interne che non creavano nuovi vani o passaggi di categoria e classe restavano legittimamente non segnalate nella planimetria: spostamenti di porte, abbattimento di un tramezzo, apertura di finestre, soppalchi, ampliamenti o restringimenti di stanze e corridoi. Un bel problema oggi, perché il Dl impone ai venditori in sede di rogito, di dichiarare la perfetta rispondenza allo stato di fatto della planimetria. Con la Circolare n.2/2010 del 9 Luglio 2010, l’Agenzia del Territorio ha fornito nuovi ed ulteriori chiarimenti sulla procedura relativa all’aggiornamento catastale delle singole unità immobiliari non dichiarate in catasto, o non più coerenti con i classamenti catastali: in pratica viene abrogato il concetto di non "ricevibilità", da parte dell'Agenzia del Territorio di planimetrie recanti variazioni non incidenti sulla rendita catastale.
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